SOCIETÀ
  by  Published: sabato 28 novembre 2020 12:01:20

Caccia al cinghiale, ATC Perugia1 e Regione Umbria vincono il ricorso al Tar

Respinta contestazione al Piano di gestione della stagione venatoria 18-19 da parte dei cinghialisti. Igor Cruciani: “soddisfatti che la sentenza confermi il rispetto delle normative vigenti da parte nostra”

  • Cinghiali
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(Avi News) – Perugia, 28 nov. – L’Ambito territoriale di caccia Perugia 1 e la Regione Umbria hanno vinto il ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria da parte di alcuni cacciatori cinghialisti appartenenti a squadre iscritte nel registro dell’ATC Perugia 1 con il quale si chiedeva l’annullamento del Piano di gestione cinghiale per la stagione venatoria 2018/19.
Il ricorso era stato poi sostenuto ad adiuvandum da Federcaccia Umbra e in maniera solo formale dall’Associazione Nazionale Libera Caccia.
In particolare, veniva contestato, come si legge nella sentenza, una “carente gestione da parte dell’ATC relativa alle pregresse annualità che avrebbe condotto all’aumento della popolazione di ungulati con correlato aumento dei danni alle colture e” il “conseguente innalzamento delle quote d’iscrizione a carico dei cacciatori” per le quali era stato richiesto il risarcimento.
Il Tar ha respinto le richieste dichiarando il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte inammissibile e condannato i ricorrenti e gli intervenienti al pagamento delle spese di lite in favore di ATC Perugia1 e Regione Umbria.
“Questa sentenza – ha commentato Igor Cruciani, presidente dell’Ambito territoriale di caccia Perugia 1 – conferma come l’ATC Perugia 1 abbia sempre agito nel rispetto delle normative vigenti in materia applicando correttamente sia quanto previsto dal regolamento regionale che disciplina il prelievo venatorio della specie cinghiale (Rr numero 34 del 1999 e s.m.i)., sia quanto dettato dalla Legge regionale dell’Umbria numero 17 del 2009 ‘Norme per l’attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria’ e dal conseguente Regolamento regionale di attuazione numero 5 del 2010”.
“Siamo soddisfatti quindi – ha concluso Cruciani – che in un questo particolare momento, in cui i contrasti tra il mondo venatorio della caccia al cinghiale e il mondo agricolo sono stati protagonisti della cronaca umbra, e, ancora una volta, strumentalizzati per screditare l’operato (corretto) dell’ATC Perugia 1, il pronunciamento del Tar abbia di fatto confermato la piena regolarità delle decisioni da noi assunte e quindi la corretta condotta del comitato di gestione attualmente in carica”.
 


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